Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale elettronica che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indicazioni per la realizzazione e la distribuzione della tessera elettronica.
      2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici previsti dall'articolo 3 della presente legge. La concessione di eventuali altri presìdi è disposta ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      3. I cittadini muniti della tessera di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto dal Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni, per le prestazioni

 

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sanitarie che le regioni e le province autonome determinano annualmente con propri decreti, sentite le commissioni regionali e delle province autonome per l'assistenza diabetologica, ove istituite».

      2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 115, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.